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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2457
Sostituzione degli amministratori

(1)

L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2467. (Sostituzione degli amministratori). L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina».

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