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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2412
Limiti all'emissione

(1)

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2410. (Limiti all'emissione di obbligazioni). La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società».

(2)

Le parole: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma» sono state inserite dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), della L. 5 marzo 2024, n. 21.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(4)

Le parole: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere» sono state inserite dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), della L. 5 marzo 2024, n. 21.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 32, comma 26, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

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