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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2472
Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

(1)

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese ...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2481. (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa».

(2)

Le parole: «libro dei soci», sono state così sostituite dall'art. 16, comma 12 sexies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

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