
Si riporta il testo previgente:
«2425. (Contenuto del conto economico). Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale;
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A — B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
Totale (15 +16 — 17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni.
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 — 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti;
Totale delle partite straordinarie (20 — 21).
Risultato prima delle imposte (A — B + C + D + E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
[23) risultato dell'esercizio];
[24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie];
[25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie];
26) utile (perdita) dell'esercizio».
Si veda il Provv. 6 aprile 2009.
A norma dell'art. 13 bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2017, n. 19, il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui a questa lettera, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
Le parole: «e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 6, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 6, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 6, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:» sono state così sostituite dalle parole: «D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:», dall'art. 6, comma 6, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «d) di strumenti finanziari derivati;» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 6, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «d) di strumenti finanziari derivati;» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 6, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono state così sostituite dalle seguenti: «Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.», dall'art. 6, comma 6, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono state così sostituite dalle seguenti: «Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.», dall'art. 6, comma 6, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.