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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2414 bis
Costituzione delle garanzie

(1)

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2414. (Costituzione delle garanzie). L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'articolo 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, lett. z), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164.

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