News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2487
Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione

(1)

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2450. (Nomina e revoca dei liquidatori). La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

Nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?