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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2445
Riduzione del capitale sociale

(1)

La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2445. (Riduzione del capitale esuberante). La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies, lett. c), del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 9 aprile 2009, n. 33.

(3)

Si veda l'art. 1, comma 1339, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che si riporta: « SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale».

(4)

Le parole: «la riduzione» sono state così sostituite dalle attuali: «l'operazione» dall'art. 5, lett. dd), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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