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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2436
Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

(1)

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata].

Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese [e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata] il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata».

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