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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2420
Sorteggio delle obbligazioni

(1) (2)

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2420. (Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio».

(2)
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