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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2475
Amministrazione della società

(1)

L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2487. (Amministrazione). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.

Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, [quinto], sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434».

(2)
(3)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 40, comma 4, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147.

(4)

Le parole: «primo,» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 183.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 377, comma 5, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14.

A norma dell'art. 389, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019).

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