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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2478 bis
Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

(1) (2)

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro ...

Note:
(1)

Si riporta il testo dei corrispondenti articoli previgenti:

«2491. (Bilancio). Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435 bis.

Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429».

«2492. (Ripartizione degli utili). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.

Si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 2433».

«2493. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'articolo 2435».

(2)

A norma dell'art. 14, comma 9, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a partire dal 1º gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

(3)

Il primo periodo di questo comma: «Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435 bis» è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 6, comma 14, del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

A norma dell'art. 12, comma 1, del predetto decreto, tale disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(4)

Le parole: «devono essere depositati», sono state così sostituite dalle parole: «deve essere depositata», dall'art. 16, comma 12 octies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

(5)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 16, comma 12 octies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

(6)

La parola: «distribuzione» è stata così sostituita dall'art. 5, lett. rr), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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