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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2428
Relazione sulla gestione

(1)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

(2)

Le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono state così sostituite dalle attuali da: «contenente un'analisi ...» fino a: «... risultato della gestione» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.

(3)

Le parole: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.

(4)
(5)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 6, comma 11, del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(6)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 394, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(7)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 195.

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