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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2468
Quote di partecipazione

(1)

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni nè costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2482. (Divisibilità della quota). Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2474.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'articolo 2347».

(2)

Le parole: «sollecitazione all'investimento» sono state così sostituite dalle attuali: «offerta al pubblico di prodotti finanziari» dall'art. 5 del D.L.vo 28 marzo 2007, n. 51.

(3)

L'ultimo periodo di questo comma è stato soppresso dall'art. 21 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

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