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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2463
Costituzione

(1)

La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2475. (Costituzione). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;

6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'articolo 2488;

9) la durata della società;

10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, [2330 bis], 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.

La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore».

(2)

Le parole: «lo Stato» sono state inserite dall'art. 5, lett. ii), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3)

Le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 24, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 15 ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

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