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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2453
Denominazione sociale

(1)

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2463. (Denominazione sociale). La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni».

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