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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2448
Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

(1)

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a...

Note:
(1)

Si riporta il testo del corrispondente articolo previgente:

«2457 ter. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese). Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

[In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese] *».

Questo comma è stato abrogato dall'art. 33, comma 2, della L. 24 novembre 2000, n. 340.

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