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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2437 ter
Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ...

Note:
(1)

Le parole: «revisione contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 20, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(2)

La parola fra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 20, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

(3)

Le parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.» sono state aggiunte dall'art. 20, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

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