News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2435 bis
Bilancio in forma abbreviata

(1)

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano...

Note:
(*)

Le parole: «e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427 bis» sono state inserite dall'art. 2 del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 394, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(1)

Si riporta il testo previgente:

«2435 bis . (Bilancio in forma abbreviata). Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 3.125.000;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 6.250.000;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».

(2)

Le parole: «4.400.000» sono state così sostituite dalle attuali: «5.500.000» dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2024, n. 125.

(3)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 3 novembre 2008, n. 173.

(4)

Le parole: «8.800.000» sono state così sostituite dalle attuali: «11.000.000» dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 settembre 2024, n. 125.

(5)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 6, comma 12, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(6)

Le parole: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.» sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(7)

Le parole: «, D18 (d)» sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(8)

Le parole: «, D19 (d)» sono state inserite dall'art. 6, comma 12, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(9)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 12, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(10)

Le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423 ter,» sono state così sostituite dalle attuali: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423 ter,» dall'art. 24, comma 2, lett. b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(11)

Questo comma è stato così sostituito dall'attuale, dall'art. 6, comma 12, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(12)

Le parole: «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22 ter» sono state così sostituite dalle seguenti: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione» dall'art. 6, comma 12, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(13)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 5, del D.L.vo 3 novembre 2008, n. 173.

(14)

Questo comma è stato inserito dall'art. 6, comma 12, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?