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Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2424
Contenuto dello stato patrimoniale

(1)

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni.

I-Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II-Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale.

III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I-Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV-Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa;

Totale.

Totale attivo circolante C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I-Capitale.

II-Riserva da sopraprezzo delle azioni.

III-Riserve di rivalutazione.

IV-Riserva legale.

V-Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VI-Riserve statutarie.

VII-Altre riserve, distintamente indicate.

VIII-Utili (perdite) portati a nuovo.

IX-Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

(2)

Le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;», dall'art. 6, comma 4, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

A norma dell'art. 12, comma 1, del predetto decreto, tale disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

(3)

Le parole: «d) altre imprese;» sono state così sostituite dalle parole: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» dall'art. 6, comma 4, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(4)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 4, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(5)

Le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) verso altri;», dall'art. 6, comma 4, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(6)

Le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono state così sostituite dalle seguenti: «4) strumenti finanziari derivati attivi;», dall'art. 6, comma 4, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(7)

Le parole: «4 bis) crediti tributari; 4 ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» sono state così sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5 bis) crediti tributari; 5 ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri;», dall'art. 6, comma 4, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(8)

Le parole: «3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(9)

Le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo» sono state così sostituite dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;», dall'art. 6, comma 4, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(10)

Le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.» sono state così sostituite dalle parole: «D) Ratei e risconti.», dall'art. 6, comma 4, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(11)

Le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono state così sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.», dall'art. 6, comma 4, lett. h), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(12)

Le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.», dall'art. 6, comma 4, lett. i), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(13)

Le parole: «11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. l), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(14)

Le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» sono state così sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e risconti.», dall'art. 6, comma 4, lett. m), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

(15)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 4, lett. n), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

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