
Si riporta il testo previgente:
«2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni.
I-Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II-Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.
III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I-Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II-Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV-Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale.
Totale attivo circolante C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I-Capitale.
II-Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III-Riserve di rivalutazione.
IV-Riserva legale.
V-Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI-Riserve statutarie.
VII-Altre riserve, distintamente indicate.
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo.
IX-Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».
Le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;», dall'art. 6, comma 4, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
A norma dell'art. 12, comma 1, del predetto decreto, tale disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Le parole: «d) altre imprese;» sono state così sostituite dalle parole: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» dall'art. 6, comma 4, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 4, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) verso altri;», dall'art. 6, comma 4, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono state così sostituite dalle seguenti: «4) strumenti finanziari derivati attivi;», dall'art. 6, comma 4, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «4 bis) crediti tributari; 4 ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» sono state così sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5 bis) crediti tributari; 5 ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri;», dall'art. 6, comma 4, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo» sono state così sostituite dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;», dall'art. 6, comma 4, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.» sono state così sostituite dalle parole: «D) Ratei e risconti.», dall'art. 6, comma 4, lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono state così sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.», dall'art. 6, comma 4, lett. h), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono state così sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.», dall'art. 6, comma 4, lett. i), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» sono state inserite dall'art. 6, comma 4, lett. l), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» sono state così sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e risconti.», dall'art. 6, comma 4, lett. m), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
Questo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 4, lett. n), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.