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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2437
Diritto di recesso

(1)

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2437. (Diritto di recesso). I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio».

(2)

Questa lettera è stata soppressa dall'art. 51, comma 1, del D.L.vo 2 marzo 2023, n. 19.

A norma dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (22 marzo 2023). La società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(3)

Si veda l'art. 223 vicies ter att.

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