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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 597
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile (1) a querela della persona offesa (...

Note:
(1)

Le parole: «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono state così sostituite dalle attuali: «Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile» dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

(2)

Dopo l'introduzione dell'art. 596 bis c.p. il riferimento all'articolo precedente deve essere inteso nei confronti dell'art. 596 c.p.

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