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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 577
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

(1) (2)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo...

Note:
(1)

A norma dell'art. 1, comma 1 quinquies, della L. 27 luglio 2011, n. 125, così come inserito dall'art. 7, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 4, quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1 ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1 bis.

(2)

A norma dell'art. 13, comma 1, della L. 11 gennaio 2018, n. 4, i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi di questo articolo, primo comma, numero 1), e secondo comma, c.p., possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

(3)

Le parole: «anche per effetto di adozione di minorenne» sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(4)

Le parole: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 11 gennaio 2018, n. 4.

(5)

Le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono state così sostituite dalle attuali: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva» dall'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(6)

Le parole: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 11 gennaio 2018, n. 4.

(7)

Le parole: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(8)

Le parole: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,» sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(9)
(10)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 30 ottobre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62 bis cod. pen.

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