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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 527
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Atti osceni

(1)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (529) è soggetto alla sanzione...

Note:
(1)

L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo articolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

(2)

Le parole: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(3)

A norma dell'art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 , le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

(4)

Le parole: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono state così sostituite dalle attuali: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6)

Le parole: «la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 44 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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