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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 518 duodecies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, (1) o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500...

Note:
(1)

Le parole: «, ove previsto,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

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