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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 502
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Serrata e sciopero per fini contrattuali

Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 29 del 4 maggio 1960, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questi commi.

(2)

Le multe originarie, rispettivamente non inferiore a L. 10.000 e fino a L. 1.000, sono state aumentate di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicate dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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