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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 574 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale (2)...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2)

Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. r), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

Le parole: «potestà genitoriale» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. r), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 102 del 29 maggio 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

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