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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è...

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