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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (1).

Note:
(1)

Le parole: «da tre mesi a diciotto mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da quattro mesi a due anni» dall'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 4 novembre 2010, n. 201.

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