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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 569
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pena accessoria

(1) (2)

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 31 del 23 febbraio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

(3)

Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. n), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La tutela legale prevista dall'art. 348 ultimo comma, del codice civile, è stata soppressa dall'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici da cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

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