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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 558 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Costrizione o induzione al matrimonio

(1)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 7 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

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