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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 558
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili (82 ss. c.c.), con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito...

Note:
(1)

La multa originaria da L. 2.000 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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