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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 520
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale

(Omissis).

Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con...

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