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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 513 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Illecita concorrenza con minaccia o violenza

(1) (2)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 8 della L. 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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