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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 514
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi (2563-2574) contraffatti o alterati (...

Note:
(1)

La multa originaria non inferiore a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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