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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 578
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

(1)

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 5 agosto 1981, n. 442, recante l'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

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