News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 589 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omicidio stradale o nautico

(1)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni....

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 26 settembre 2023, n. 138.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L. 25 novembre 2024, n. 177.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 25 novembre 2024, n. 177.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?