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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 501
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

(1)

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 ottobre 1976, n. 704, recante norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative, convertito, con modificazioni, nella L. 27 novembre 1976, n. 787.

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