News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 586 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 22 aprile 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?