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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 505
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

(1)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha precisato che sono inapplicabili le sanzioni previste a carico dei lavoratori che scioperino per solidarietà con altri enti lavoratori scioperanti ove l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischino di rimanere insoddisfatte.

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