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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 582
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Lesione personale

(1) (2) (3)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale.

(2)

L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(3)

Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

(4)

Le parole: «, a querela della persona offesa,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

(5)

Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(7)

Le parole: «61, numero 11 octies),» sono state inserite dall'art. 6, comma 2, della L. 14 agosto 2020, n. 113.

(7)

Le parole: «, 583 quater, secondo comma, primo periodo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(8)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo previgente:

«Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 61, numero 11 octies) , 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa».

(9)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(10)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(11)

Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

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