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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 595
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032 (1)...

Note:
(1)

La multa originaria, fino a L. 10.000 prevista al primo comma, fino a L. 20.000 prevista al secondo comma e non inferiore a L. 5.000 prevista al terzo comma è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

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