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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 504
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

(1)

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza 13 giugno 1983, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

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