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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 519
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Della violenza carnale

(Omissis).

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si...

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