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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ...

Note:
(1)

Le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono state così sostituite dalle attuali: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 4 novembre 2010, n. 201.

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