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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 593
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500...

Note:
(1)

L'art. 19 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, recante il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, prevede che qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un minore degli anni quattordici o venga a conoscenza che un fanciullo si trovi in uno stato di abbandono materiale o morale, ha l'obbligo di darne notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

In tema di omissione di soccorso per incidente stradale si veda l'art. 189 del nuovo codice della strada emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

(2)

Le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (N.d.R.: € 309sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro» dall'art. 1 della L. 9 aprile 2003, n. 72.

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