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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 596
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente (1) non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia,...

Note:
(1)

Le parole: «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono state così sostituite dalle attuali: «dal (sic in G.U.) delitto previsto dall'articolo precedente» dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

(2)

Si vedano gli artt. 177 e segg. del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti relativi alle riforme della legislazione penale.

(4)

Tale ripetizione è nel testo ufficiale.

(5)

Le parole: «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma» dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

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