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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 503
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a € 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa...

Note:
(1)

La Corte costituzionale con sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

(2)

Le multe originarie, rispettivamente non inferiore a L. 10.000 e fino a L. 1.000, sono state aumentate di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicate dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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