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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 544 quinquies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Divieto di combattimenti tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla...

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