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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 589
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omicidio colposo

(1) (2) (3) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 della L. 11 maggio 1966, n. 296, recante modifiche degli artt. 589 e 590 del codice penale.

(2)

A norma dell'art. 590 sexies, comma 2, c.p., come inserito dall'art. 6, comma 1, della L. 8 marzo 2017, n. 24, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

(3)

A norma dell'art. 3 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 2021, n. 76, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

A norma dell'art. 3 bis del medesimo decreto, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonchè della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

(4)

A norma dell'art. 4, comma 8 septies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2024, n. 18, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3 bis del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui a questo articolo commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

(5)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(6)

La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(7)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma.

(8)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

(9)

Questo comma è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(10)

Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

(11)

Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(12)

Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

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