News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 583 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(1)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2)

Le parole: «potestà del genitore» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. s), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?